STATUTO 2005

Art. 1) Denominazione

La già esistente Società Arcieri Bolzano-Bozner Bogenschuetzenverein, decide di ricostituirsi in una Associazione Sportiva Dilettantistica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Bolzano – Bozner Bogenschuetzen” 

Art. 2) Sede Legale

L’associazione ha sede legale nella sede sociale, e, in mancanza di questa, presso il domicilio del Presidente.

Art. 3) Durata

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4) Scopo

1. L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, la promozione, lo sviluppo e la diffusione dello sport del Tiro con l’Arco, compresa l’attività didattica per l’avvio allo sport stesso, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale, nazionale ed internazionale.

2. L’Associazione, oltre agli scopi principali di cui al comma precedente, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile e/o favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive propri o di terzi, nonché svolgere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, nonché acquisire, alienare, realizzare, gestire e affittare immobili ed diritti reali.

4. L’associazione potrà inoltre gestire punti di ristoro rispettivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 5) Finalità non lucrativa

 1. L’associazione  persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l’elettività delle cariche sociali.

2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali dell’associazione.

Art. 6) Riconoscimento

1. L’associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della F.I.T.Arco con iscrizione nel previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche.

2. L’associazione si affilia agli enti di promozione e/o alle Federazioni sportive per le attività e discipline sportive esercitate, impegnandosi ad osservare i rispettivi statuti ed i regolamenti del C.O.N.I. e degli enti e federazioni di appartenenza.

3. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 7) Soci

1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Sono previste le seguenti categorie di soci:

 

a) soci attivi, che praticano attività sportiva o/e partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative organizzate dall’associazione. I soci attivi pagano le quote intere. Sono distinte due            sotto-categorie così definite:

1) soci attivi familiari (cioè appartenenti alla famiglia di un socio attivo comprendendo quindi genitori, moglie, marito e figli minori). Il socio attivo familiare ottiene una riduzione del 50% della sola quota associativa.

2) soci attivi minorenni, tutti coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età entro l’anno sociale in corso, ottengono una riduzione del 50% della sola quota associativa.

b) soci passivi, che sostengono moralmente e materialmente l' associazione. I soci passivi pagano il 100% della quota di affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza ed un minimo del 20% della quota sociale.

Condizione primaria del socio passivo è la NON pratica di attività sportiva; nel caso di pratica sportiva il socio affiliato passivo diviene istantaneamente socio attivo ed è tenuto all’immediato pagamento della restante parte della quota sociale deliberata per l’anno in corso.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 8) Domanda di ammissione soci

1. L'ammissione dei soci avviene a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

2. Tutte le persone fisiche che intendono far parte in qualità di soci dell’associazione dovranno fare domanda al Consiglio Direttivo, che decide definitivamente.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore in tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio viene motivato in caso di rifiuto.

Art. 9) Cessazione e decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte dell’associazione per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento dell’associazione. Il socio che intende dimettersi dall’associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal consiglio direttivo nei seguenti casi: .

a) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;

b) per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;

c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al Collegio dei Probiviri previsto dal presente statuto. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data della decisione dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri delibera definitivamente entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4. Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

5. La qualità di socio non é trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 10) Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di ricoprire cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’associazione; hanno, inoltre, il diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’associazione come da apposito regolamento o/e delibere del Consiglio Direttivo.

2. Tutti i soci che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali.

3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato al Collegio dei Probiviri previsto dal presente statuto e di accettarne incondizionatamente le decisioni.

Art. 11) Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali però possono assumere specifici incarichi all'interno dell’associazione.

2. I diritti dei soci sotto i sedici anni vengono esercitati da coloro che hanno la potestà parentale.

Art. 12) Organi dell’associazione

1. Sono organi dell’associazione

a) l'assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

            d) il Collegio dei Probiviri.

2. Gli organi sociali eletti in base al presente statuto rimangono in carica per due anni  ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 13) Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella eventuale sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.

3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

4. La partecipazione del socio all’assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea.

5. I soci hanno il diritto di consultare e di ottenere copia del rendiconto e degli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all' ordine del giorno dell' assemblea per l'approvazione.

Art. 14) Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

2. Spetta inoltre all'assemblea ordinaria:

            2.1. l'elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi;

            2.2. deliberare l'indirizzo generale dell' attività della associazione;

            2.3. approvare regolamenti sociali;

            2.4. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.

Art. 15) Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell' assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all' atto della richiesta contenente l'ordine del giorno. L'assemblea viene inoltre indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l'assemblea sarà convocata con ogni sollecitudine dal Collegio dei revisori dei Conti.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

            2.1. sulle proposte di modifica dello statuto sociale;

            2.2. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

            2.3. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza;

            2.4. sullo scioglimento dell’associazione e le modalità di liquidazione.

Art. 16) Costituzione e deliberazioni dell' assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 17) Modalità di deliberazione dell’assemblea

1. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell'assemblea e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.

2. La votazione a scrutinio segreto dovrà avere luogo per tutte le elezioni delle cariche sociali e qualora sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea.

Art. 18) Presidenza e scrutatori dell’assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il Presidente viene eletto dell' assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e propone all'assemblea la nomina di almeno due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

Art. 19) Elezioni delle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea oppure verbalmente all'assemblea stessa.

2. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell’associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente statuto.

3. Ogni socio potrà esprimere una preferenza per l’elezione del Presidente,  al massimo un numero di sei preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo, mentre per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri potrà esprimere un massimo di tre preferenze.

4. In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, si effettuerà il ballottaggio tra di loro e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

5. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

6. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo dell'associazione ed é composto da un Presidente e sei membri.

2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il Vicepresidente, il Dirigente Responsabile, il Segretario e il Tesoriere e assegna eventuali altri incarichi agli  altri componenti del Consiglio Direttivo. Ciascun Consigliere non potrà rivestire più di due cariche contemporaneamente.

3. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

4. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri.

5. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive decade automaticamente dalla carica.

Art. 21) Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell’associazione.

2. il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

a)realizzare il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle attribuzioni riservate alla assemblea ed agli altri organi sociali;

b) attuare le delibere e le direttive assunte dall'assemblea;

c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale espulsione;

d) fissare la quota sociale annua;

e) emanare e approvare i regolamenti interni;

f) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;

g) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;

h) deliberare la nomina di onorificenze e di soci onorari;

i) deliberare l'assunzione e la dimissione di personale;

j) conferire specifici incarichi, compiti e mandati a terzi;

3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.

Art. 22) Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

3. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora nonché l’ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.

5. Il voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.

6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

7. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 23) Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale di cui all' articolo 14 del presente statuto.

3. Nell'ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall'evento e aver luogo nei successivi trenta giorni.

4. Nell' ipotesi che venissero a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le vacanze d'organico e dove si procederà all'elezione per la loro integrazione e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24) Responsabilità e obbligazioni sociali

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quel consigliere il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 25) Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente o dal Dirigente Responsabile. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

3. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I componenti del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei probiviri della associazione

2. Ai Revisori spetta il controllo della gestione finanziaria della associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea. Essi devono redigere la loro relazione e comunicare alla assemblea se propongono parere favorevole per l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 27) Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono il loro Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci della associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di Consigliere o componente del Collegio dei Revisori dei Conti della associazione.

2. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e la associazione od i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

Art. 28) Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 29) Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

            a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della associazione;

            b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

            c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

2. Le entrate della associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

            a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

            b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;

            c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;

            d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dalla             associazione, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento         della pratica sportiva;

            e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili e trasmissibili.

Art. 30) Scioglimento della associazione

1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza della associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.

3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la associazione devolverà il proprio patrimonio residuale ad altra associazione sportiva dilettantistica o a finalità sportive ai sensi dell' articolo 4, comma 6-ter, della Legge n. 128/2004.

Art. 31) Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del C.O.N.I., degli enti di promozione sportiva o della F.I.T.Arco a cui la associazione è affiliata, ed in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

 

Allegato 1)

REGOLAMENTO dei campi di tiro all’aperto e palestra al chiuso.

Tutti i soci e gli ospiti della associazione sono impegnati ad osservare il sottoesteso Regolamento:

1)      E’ vietato in modo assoluto tirare da posizioni arretrate rispetto alla linea dei tiratori, che devono essere sempre disposti su di un unico allineamento;

2)      Ogni socio è tenuto a controllare costantemente l’efficienza delle attrezzature usufruite, accertandone l’idoneità dell’uso,  siano esse di proprietà del singolo socio o della associazione;

3)      E’ vietato puntare l’arco teso e carico in direzione diversa da quella ove sono ubicati i bersagli battifreccia;

4)      E’ vietato asportare e danneggiare materiali di proprietà della associazione, si prega di non gettare oggetti vari e/o mozziconi di sigaretta sul campo bensì di utilizzare gli appositi contenitori;

5)      I  soci onorari ed i soci attivi hanno eguale diritto di usufruire dei campo di tiro all’aperto e della palestra al chiuso, pertanto, in presenza di più persone per bersaglio disponibile dovranno essere stabiliti i normali turni di avvicendamento (batterie) alle varie distanze, concordandone amichevolmente le modalità;

6)      In caso di controversie o di necessità di decisioni immediate, ogni determinazione è demandata ai membri del Consiglio Direttivo eventualmente presenti a loro insindacabile giudizio.

Con il sostegno di 

Trentini Carlo 3388584170

IBAN

IT96R0604511604000005002253